Licenziata perché sorpresa a dormire: GPG reintegrata nel posto di lavoro
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- 20 lug 2022
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Grande soddisfazione per lo Studio Legale Cangialosi&Cannata dopo la pronuncia del Tribunale di Palermo che ha accolto totalmente le istanze formulate a tutela di una lavoratrice ingiustamente licenziata e dipendente di un istituto di vigilanza privata.
I fatti di causa traevano origine dal licenziamento per giusta causa irrogato ad una GPG (Guardia Particolare Giurata) asseritamente sorpresa a dormire durante l’orario di lavoro.
La ricorrente, difesa dagli Avv.ti Salvo Cangialosi e Giuseppe Cannata, è riuscita ad ottenere nuovamente il posto di lavoro poiché sono risultate non provate le condotte alla stessa addebitate.
Come noto, infatti, l’art. 5 della L. 604/1966 stabilisce che spetta al datore di lavoro l’onere della prova circa la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e, dunque, di dimostrare la sussistenza dei fatti addebitati, provandoli sia nella loro materialità, sia con riferimento all’elemento psicologico (Cass. n. 11206/2015).
La difesa della lavoratrice ha contestato, punto su punto, tutte le condotte che, secondo la prospettazione di parte datoriale, erano poste a base del licenziamento per giusta causa.
Ebbene, nonostante il D.Lgs. n. 23/15 (c.d. “Jobs Act”) abbia ristretto le ipotesi in cui trova applicazione la tutela reale, il Tribunale di Palermo ha condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento in suo favore dell’indennità risarcitoria ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Il consiglio è sempre lo stesso: affidarsi a professionisti esperti del settore.
Per consulenza ed assistenza in materia di diritto del lavoro, lo Studio legale resta disponibile ai recapiti indicati nella sezione “contatti”.
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